Questa guida spiega il diritto alla disoccupazione quando è il lavoratore a lasciare il posto, con dimissioni per giusta causa o con una risoluzione consensuale in sede protetta. È utile a chi sta pensando di andarsene e vuole capire se perde la NASpI.
Prima di firmare le dimissioni o un accordo di risoluzione consensuale, conviene sapere quale causale usare e quali carte servono per non perdere la NASpI. Qui trovi il quadro delle regole, dei tempi da rispettare e dei casi in cui la disoccupazione resta comunque garantita.
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Cosa prevede la legge sulla NASpI dopo dimissioni e accordi?
Le dimissioni volontarie sono un diritto del lavoratore riconosciuto dall’articolo 2118 del Codice civile, e di regola escludono la NASpI perché la cessazione non dipende dal datore di lavoro.
Le dimissioni per giusta causa, previste dall’articolo 2119 del Codice civile, si verificano quando una causa non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Ai fini della NASpI, l’INPS ricomprende le dimissioni per giusta causa tra gli eventi che danno diritto alla prestazione. In prassi amministrativa rientrano tra gli esempi di giusta causa anche gravi inadempimenti del datore, come il mancato pagamento della retribuzione, secondo la circolare INPS 163 del 2003.
Di regola, le dimissioni, per essere valide, vanno comunicate con la procedura telematica obbligatoria dell’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015.
Il diritto alla NASpI in caso di risoluzione consensuale è riconosciuto quando l’accordo scaturisce dalla procedura di conciliazione dell’articolo 7 della legge 604/1966, secondo l’INPS. Le sedi protette indicate dall’articolo 2113 del Codice civile, come la sede sindacale o davanti all’Ispettorato del lavoro, servono a rendere valide rinunce e transazioni, ma non individuano da sole i casi che danno diritto alla NASpI.
I requisiti generali di accesso alla NASpI, contribuzione e stato di disoccupazione, restano quelli dell’articolo 3 del decreto legislativo 22/2015.
Quali termini contano per non perdere la NASpI?
- Entro 7 giorni dalla comunicazione delle dimissioni puoi revocarle, secondo l’articolo 26 comma 2 del decreto legislativo 151/2015.
- Entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto devi presentare la domanda di NASpI all’INPS, secondo l’articolo 6 del decreto legislativo 22/2015.
- Se firmi una rinuncia o una transazione fuori da una sede protetta, hai 6 mesi per impugnarla, secondo l’articolo 2113 comma 2 del Codice civile.
Quando conviene parlare con un avvocato?
Un avvocato con esperienza in questo tema ti serve quando l’INPS respinge la domanda di NASpI dopo dimissioni per giusta causa, perché la motivazione va provata con documenti precisi.
Serve anche prima di firmare un accordo di risoluzione consensuale, per verificare che la sede sia davvero protetta e che la causale usata dia diritto alla disoccupazione.
Conviene un parere quando il datore propone un accordo con incentivo all’esodo, perché la somma e la formulazione dell’accordo incidono sul diritto alla NASpI e sul ticket di licenziamento.
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Fonti: normattiva.it/articolo-2118-codice-civile/ · normattiva.it/articolo-2119-codice-civile/ · normattiva.it/articolo-26-dlgs-151-2015/ · normattiva.it/articolo-7-legge-604-1966/ · normattiva.it/articolo-2113-codice-civile/ · normattiva.it/articolo-3-dlgs-22-2015/ · normattiva.it/articolo-6-dlgs-22-2015/